CHI L'HA VISTO?

Ricordiamo che:

Le cose di interesse archeologico da chiunque ed in qualunque modo ritrovate, nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 91).
Nel caso di ritrovamenti occasionali gli scopritori hanno quindi l’obbligo di denunciare la scoperta delle cose immobili o mobili indicate nell’art. 10 entro 24 ore alla Soprintendenza o al Sindaco o all’autorità di pubblica sicurezza e di provvedere alla loro conservazione lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta sono informati, a cura del Soprintendente, anche i Carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale (Codice, art. 90).
Quando non è possibile assicurare la custodia di cose mobili, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle, chiedendo l’ausilio della forza pubblica se necessario. Le spese eventualmente affrontate per la custodia e la rimozione sono rimborsate dal Ministero.